STATUTO SOCIALE

DELL'ASSOCIAZIONE ORNITOLIGICA FLUMENS (A.O.F.)

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DÌ UTILITA' SOCIALE (ONLUS)

TITOLO I — Costituzione, Sede, Scopi, Durata

Art. 1

E' costituita in Fiumicino (RM), l'Associazione denominata "Associazione Ornitologica Flumens" (A.O.F.) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (in seguito chiamata per brevità Associazione), fra allevatori ed amatori di uccelli da gabbia e da voliera.

 

Art. 2

L'Associazione Ornitologica Flumens (A.O.F.) ONLUS ha sede legale in Fiumicino (RM) via Adolfo Donnini n. 16 e potrà essere trasferita in altra sede.

 

Art. 3

L'Associazione non ha alcuno scopo commerciale o di lucro, non persegue fini speculativi, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E' istituita per la conservazione, la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio ornitologico, nel vasto quadro della protezione della fauna e della natura; per il conseguimento di tali fini, si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, per il tramite degli Allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento — sia a scopo ornamentale che espositivo — riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione. Si interessa quindi, della protezione degli uccelli e dei loro habitat e dei connessi problemi ecologici e ambientali.

L' Associazione Ornitologica Flumens" (A.O.F.) . Organizzazione non lucrativa è apartitica, di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 10, comma 1, lettera a), numero 8) del D.Lgs. n. 460/1997 — e svolge la propria attività nel settore di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'esercizio abituale dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997, essendole vietato lo svolgimento di attività diverse dalla precedente, fatta eccezione per quelle ad essa direttamente connesse.

 

Art. 4

Allo scopo di cui sopra l'Associazione costituente propone l'adesione alla Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS (F.O.I. - ONLUS), Ente riconosciuto dallo Stato con D.P.R. 15/12/1949 n. 1166, Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 8 Luglio 1986 n. 349 e successive in materia, giusta il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 2 Marzo 2004 n. 298.

 

Art. 5

 La durata dell'Associazione è illimitata, promuove esposizioni e mercati nonché lo scambio di uccelli e quanto meglio altro visto per migliorare le razze pregiate tra gli associati.

 

TITOLO II — Composizione, Tesseramento

 

Art. 6

L'Associazione è costituita da:

a)      soci ordinari allevatori;

b)      soci ordinari amatori;

c)       soci allevatori allievi;

d)      soci onorari.

I soci ordinari allevatori sono iscritti, obbligatoriamente, al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.), con numero progressivo federale di matricola.

E' fatto assoluto divieto ai soci ordinari allevatori di aderire contemporaneamente, come socio ordinario allevatore, ad altra associazione ornitologica affiliata alla F.O.I. — ONLUS.

 

Art. 7

Per ottenere l'iscrizione all'Associazione l'interessato dovrà farne richiesta attraverso un "modello di iscrizione", da ritirare presso la Segreteria dell'Associazione e dovrà essere presentato da un socio: spetta al Consiglio Direttivo accogliere o meno la richiesta di iscrizione, con provvedimento da comunicare al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, dovrà segnalare al comitato direttivo eventuali condanne o imputazioni per reati di bracconaggio o di detenzione illegale fauna autoctona. Qualora non li dichiarasse decade automaticamente dalla posizione di socio senza alcun diritto di rimborso

La qualifica di associato può venir meno solo per una della seguenti ragioni:

a)      Morte o recesso del socio;

b)      Espulsione del socio;

c)       Scioglimento dell'Associazione;

d)      Aver ricevuto condanne e/oi imputazioni per reati di bracconaggio o di detenzione illegale di fauna autoctona, qualora non li dichiarasse decade automaticamente dalla posizione di socio senza alcun diritto di rimborso.

 

Art. 8

Ogni associato ha l'obbligo di:

a)      osservare lo Statuto e le disposizioni sociali e federali;

b)      se allevatore, iscriversi al Registro Nazionale Allevatori:

c)       corrispondere, entro il trentuno Dicembre di ogni anno, la quota sociale che è intrasmissibile e non rivalutabile;

d)      richiedere, entro il mese di Febbraio di ogni anno, gli anellini che saranno forniti per il tramite della F.O.I., nella misura prescritta per le diverse razze e varietà, con impresso il proprio numero di matricola, anno e numero progressivo;

e)      anellare i soggetti allevati a fini espositivi con gli anelli di cui alla precedente lettera d;

f)       conservare una buona condotta civile e morale.

 

Art. 9

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci tesserati sono le seguenti:

a)      il richiamo con diffida;

b)      la censura;

c)       la sospensione;

d)      l'espulsione.

La censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si renda autore di mancanze che rechino lieve nocumento all'Associazione e ai Soci, sia direttamente che indirettamente.

La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola norme statutari e regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi, oppure rende necessario il commissariamento dell'entità da lui amministrata.

La sospensione ha l'effetto di privare temporaneamente il Socio dei diritti derivanti dall'affiliazione. La sospensione può estendersi da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

L'espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola gravemente le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fornente disordini o dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento della sospensione.

L'espulsione ha l'effetto di privare definitivamente il Socio dei diritti derivanti dall'affiliazione. I tesserati sospesi decadono dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.

La competenza ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui sopra è riservata, esclusivamente, al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il C.D., venuto a conoscenza di un'infrazione o violazione dello Statuto e/o Regolamento, commessa da un Socio tesserato, dispone la nomina di una Commissione, composte di tre membri del Consiglio direttivo, che compia approfonditi accertamenti: quindi muove, per iscritto, le relative contestazioni al Socio, il quale dispone di quindici giorni per presentare ricorso al collegio dei Probiviri.

 La sanzione disciplinare viene notificata, per iscritto, al Socio entro venti giorni dalla sua adozione.

Avversi il provvedimento adottato è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

I provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione o espulsione adottati dall'Associazione nei confronti di un proprio Socio vanno notificati al Consiglio Direttivo della F.O.I. — ONLUS.

Rientra nelle facoltà del C.D. nominare provvisoriamente uno dei soci a ricoprire la carica vacante fino alla successiva nomina collegiale.

 

TITOLO III — Organi dell'Associazione

 

Art. 10

 Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

a)      Assemblea Generale dei soci;

b)      Consiglio Direttiva (Presidente- Vice Presidente — Segretario, Cassiere — 3 Consiglieri — Comitato Tecnico);

c)       Collegio dei Revisori dei Conti;

d)      Collegio dei Probiviri.

e)      Assemblea

 

Art. 11

 L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.

Essa ha il compito di indicare l'orientamento e gli indirizzi dell'attività associativa; le sue deliberazioni vincolano gli altri organi e tutti i tesserati.

 

Art. 12

 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

a)      tutti i Soci in regola con il versamento della quota societaria nell'anno in corso;

b)      con diritto di parola e senza diritto di voto: i Soci ordinari non allevatori ed i Soci ordinari ed i soci ad honorem;

c)       con diritto di parola e con un solo voto, ai sensi art. 2352 comma 2 C.C., tutti i Soci ordinari allevatori maggiori di età

 

Art. 13

Le deleghe possono essere rilasciate ai soli aventi diritto a partecipare all'Assemblea, indicati alla lettera a) dei precedente articolo 12. Ciascun associato può detenere due deleghe.

 

Art. 14

 L'Assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, su delibera del C. D., almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile, per discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno; in particolare per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e la ratifica di eventuali delibere adottate dal C. D. in materia contributiva.

Spetta inoltre all'Assemblea l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Federale, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei Probiviri.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, mancando anche il Vicepresidente, sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età fra quelli presenti.

 

Art. 15

L'Assemblea Straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo per l'esame di modifica dello Statuto o per gravi circostanze; può essere inoltre convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di un terzo degli associati.

 

Art. 16

L'Assemblea Generale è convocata su delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione viene effettuata con lettera agli aventi diritto di partecipare all'Assemblea, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e deve essere accompagnata dal relativo ordine del giorno.

Se la convocazione presenta all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci, la lettera di convocazione deve essere corredata da copia degli stessi e dei loro allegati, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti.

 

Art. 17

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno nel quale è stata fissata la prima, l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria si intende validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di associati aventi diritto al voto. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

 

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C. D. ed in sua assenza dal Vice Presidente, il quale nomina il segretario d'Assemblea.

 

Art. 19

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione.

Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti vanno effettuate a scrutinio segreto; in tal caso, l'Assemblea procede alla nomina di una commissione composta da tre scrutinatori.

La votazione per acclamazione è ammessa solo per l'elezione dei Probiviri e per il conferimento delle cariche "ad honorem".

 

Art. 20

Dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima.

Il verbale deve essere trascritto su apposito registro, tenuto nelle forme di legge e conservato presso la Segreteria dell'Associazione.

 

Art. 21

In caso di assoluta necessità l'Assemblea può nominare un Commissario con il compito di amministrare l'Associazione e di preparare le elezioni per la costituzione di un regolare C. D..

Il mandato affidato al commissario può durare al massimo tre mesi.

 

Consiglio Direttivo

 Art. 22

II C. D. viene nominato dall'Assemblea Generale a votazione segreta.

Tutti gli iscritti all'Associazione aventi diritto al voto possono rivestire cariche sociali senza preclusione alcuna e, in caso di votazione, possono esprimere un solo voto, ai sensi dell'art. 2532, secondo comma, del codice civile.

I Consiglieri uscenti possono essere rieletti.

A parità di voti si considera eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di pari anzianità, il socio più anziano di età.

 

Art. 23

II Consiglio Direttivo dell'Associazione, composto da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a otto eletto dall'Assemblea dei Soci fra i soci medesimi, è costituito da:

a)      Presidente, cui spettano la firma sociale libera e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

b)      Vice Presidente, cui spettano i poteri del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

c)       Segretario;

d)      Cassiere/Economo;

e)      nr. 03 Consiglieri.

Le nomine del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Cassiere/Economo vengono effettuate alla prima riunione del Consiglio dei soci fondatori, nell'ambito dei neo Consiglieri, a scrutinio segreto.

 

Art. 24

II C. D. si riunisce su invito del Presidente oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri Il C. D., nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare, ai suoi componenti, incarichi speciali_

 

Art. 25

Gli avvisi delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono essere comunicati, anche a mezzo telefono, almeno due giorni prima. Dovranno essere precisati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed il nominativo del Consigliere relatore per ogni argomento.

Le sedute del C. D. sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

 

Il verbale deve essere redatto su apposito registro.

 

Art. 26

 Spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione:

a)      deliberare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria;

b)      deliberare la misura e le modalità di versamento delle quote sociali;

c)       redigere, annualmente, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al voto dell'Assemblea generale nonché approvare tutte le iniziative che comportano l'assunzione di spese occorrenti al funzionamento dell'Associazione;

d)      deliberare l'accettazione delle domande di iscrizione all'Associazione e le richieste di iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.);

e)      decretare le sanzioni disciplinari (richiamo con diffida, censura, sospensione, espulsione);

f)       organizzare Mostre, Mercati e lo scambio di uccelli in data e località che riterrà opportuno;

g)      trasmettere alle altre associazioni ornitologiche le segnalazioni delle irregolarità commesse dai loro soci, sollecitando l'applicazione di provvedimenti disciplinari;

h)      promuovere l'intervento dei Soci alle Mostre Nazionali, facendo curare l'invio degli uccelli a mezzo accompagnatori ufficiali;

i)        promuovere gli scambi scientifico-culturali con le altre Associazioni federali;

j)        partecipare ai congressi ornitologici.

L'opera dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione è gratuita.

 

Art. 27

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e decade quando la maggioranza dei soci componenti rinuncia contemporaneamente al mandato.

Il componente del Consiglio Direttivo che non interviene, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive è considerato decaduto dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Quando il Consiglio Direttivo è dimissionario rimane in carica con il compito di indire nuove elezioni entro tre mesi e per il disbrigo degli adempimenti di ordinaria amministrazione.

 

Segreteria

 

Art. 28

Il lavoro amministrativo in generale dell'Associazione è svolto dal Segretario. E' compito del segretario:

a)      curare la compilazione del libro protocollo, del libro degli inventari e del libro della            contabilità,

b)      dei quali dovrà essere tenuto un costante aggiornamento;

c)       tenere aggiornato gli schedari dei tesserati;

d)      il disbrigo degli affari correnti;

e)      amministrare i fondi dell'Associazione, curandone ogni migliore evidenza;

f)       predisporre lo schema del bilancio preventivo e presentare il conto consuntivo al C. D.;

g)      redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. I verbali sono trascritti su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal segretario;

h)      Presenziare alle aste e partecipare alla stipula dei contratti;

i)        Controfirmare i mandati di pagamento e firmare le riversali, la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non competono espressamente al Presidente;

j)        Dirigere l'opera del personale incaricato e di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni.

 

Collegio Revisori dei Conti

 

 

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti, cui è demandato di vigilare sulla corretta amministrazione dell'Associazione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente. E' compito del Collegio dei revisori dei Conti:

a)      Esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi annuali dell'Associazione;

b)      Verificare che ogni uscita sia autorizzata con formale delibera e sia documentata con regolari pezze giustificative;

c)       Presentare alla fine dei lavori una relazione all'Assemblea Ordinaria;

d)      Procedere ad ispezioni contabili — amministrative per la verifica dell'osservanza delle norme statuarie e regolamentari in materia amministrativa.

Tutte le volte che i Revisori dei Conti procederanno ad atti di ispezione e a controlli, dovranno predisporre una accurata relazione, che sarà verbalizzata su apposito registro.

I rilievi emersi in sede di ispezione saranno segnalati al Presidente dell'Associazione. Nel caso vengano accertate irregolarità amministrative, queste saranno contestate sul verbale di verifica.

I Revisori dei Conti devono intervenire, salvo in casi di legittimo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

 

Collegio dei Probiviri

 

Art. 30

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, preferibilmente scelti fra i magistrati o nel campo forense.

I Probiviri non devono far parte di Associazioni federate. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Al Collegio dei Probiviri viene demandata la soluzione della controversie sorte fra l'Associazione e i Tesserati.

I Probiviri decidono quali arbitri compositori amichevoli. Il loro giudizio è inappellabile.

 

TITOLO IV — Patrimonio e Bilancio

Art. 31

 II patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili di sua proprietà e per i quali dovrà essere impiantato un registro inventario, con l'indicazione delle quantità e dei rispettivi valori;
  2. dai fondi liquidi e dai titoli per i quali dovrà essere impiantato il registro cassa di entrate ed uscite.

L'Associazione non può distribuire, durante la vita dell'organizzazione, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ovvero siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili ed avanzi di gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 32

 Le entrate sono costituite dalle quote di iscrizione dei soci tesserati;

a)      da eventuali contributi concessi dalla F.O.I. - ONLUS, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici e da privati;

b)      da eventuali lasciti e donazioni;

c)       dagli avanzi di gestione;

d)      da ogni altro corrispettivo versato dai soci o da terzi per il rimborso di servizi prestati.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 33

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio sarà redatto rendiconto di gestione economico-finanziario P hilancio di previsione.

Gli atti di cui innanzi, con le relative documentazioni contabili, saranno disponibili a qualunque socio avesse interesse a consultarli presso la Segreteria dell'Associazione.

 

TITOLO V — Disposizioni finali

 

Art. 34

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, corre l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 35

Tutte le cariche nell'ambito dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato.

 

Art. 36

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della F.O.I. — ONLUS e le disposizioni di legge in vigore sulle Associazioni non riconosciute.